PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).

      1. In favore delle imprese agricole, singole e associate e cooperative, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, anche riferibili ai cambiamenti dovuti agli obiettivi della Politica agricola comune e dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero in stato di sofferenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del corretto ed efficace funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento equilibrato della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Misure di agevolazione).

      1. Alle imprese di cui all'articolo 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2006, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.
      2. I mutui di cui al comma 1 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia fideiussoria già prevista dall'articolo 45 del citato testo unico, come disciplinata ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale prevista all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

      3. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, che comprenda, eventualmente, i seguenti elementi:

          a) riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie;

          b) riduzione delle produzioni soggette a ritiro;

          c) riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

      4. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

Art. 3.
(Ristrutturazioni del debito e agevolazioni contributive).

      1. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al medesimo articolo 2, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

          a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti ovvero concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

          b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;

          c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.

      2. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato di difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attività agricola.
      3. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 1, sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2006.

Art. 4.
(Modalità di attuazione).

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni da essa recate.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.